Precisazioni sulla validità della delega del datore di lavoro

Con la sentenza del 27 giugno 2012, n. 25359 la Terza Sezione di Cassazione Penale ribadisce i requisiti definiti per la validità della delega del Datore di lavoro ed in particolare la presenza di esplicita accettazione della delega da parte del delegato.

Con il D.Lgs. 81/2008 i requisiti formali della delega sono stati definiti con chiarezza dall'art. 16 che prevede:

"La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega deve essere inoltre data adeguata e tempestiva pubblicità."

specificando inoltre che:

"La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4" ovvero di un idoneo Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza.