Pubblicato il Decreto Ministeriale n. 161/2012 – Terre e Rocce da Scavo

Sulla G.U. 21 settembre 2012, n. 221 è stato pubblicato il citato D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

Il decreto sarà in vigore entro il prossimo 6 ottobre.

E’ da notare che nell’art. 1 si possono trovare una serie di utili definizioni come quelle di:

materiali da scavo”, “suolo/sottosuolo” e di “normale pratica industriale” con cui nel decreto si intendono le operazioni definite ed elencate nell'allegato III e le cui definizioni sono riportate nell’art. 1.

Nell’art. 3 si denotano gli ambiti di applicazione e di esclusione del decreto che stabilisce infatti che il regolamento si applica “alla gestione dei materiali da scavo” mentre risultano esclusi dal suo ambito di applicazione “i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Nell’ art.4 “disposizioni generali” è altresì riportato da quando un materiale da scavo è da considerare come un sottoprodotto:

a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:

  1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
  2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4”.

Da segnalare che nei restanti allegati sono riportati:

  • la caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo - allegato 1,
  • le procedure di campionamento in fase di progettazione - allegato 2,
  • la normale pratica industriale - allegato 3,
  • le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali - allegato 4,
  • i piani di utilizzo - allegato 5,
  • i documenti di trasporto - allegato 6,
  • la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) - allegato 7,
  • le procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni  - allegato 8
  • i materiali di riporto di origine antropica - allegato 9.

In allegato si riporta il testo del decreto.

download pdfScarica l'allegato in PDF (200 Kb)