La Bonifica dei siti inquinati – una breve guida

In questa breve guida cercheremo di riassumere, in maniera sintetica ma dettagliata, gli aspetti fondamentali riguardanti la bonifica di un sito contaminato soprattutto dal punto di vista del procedimento amministrativo.

Questo documento vuole essere soprattutto un breve punto di partenza per quanti si accostano per la prima volta a questa materia, la quale, a prescindere da quanto riportato nel testo che segue, risulta complessa a causa dei fattori che operativamente la caratterizzano.

Il D.Lgs 152/2006 all’art. 239 definisce il campo di applicazione della bonifica dei siti inquinati, mentre all’art. 240 fornisce le definizioni d’uso che, con una breve spiegazione, riportiamo di seguito:

Il Sito: Il sito è l'area o la porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti

Le Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): Rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del decreto D.Lgs 152/2006. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

Le Concentrazioni soglia di rischio (CSR): Rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del decreto D.Lgs 152/2006 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

Sito potenzialmente contaminato: Un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

Sito contaminato: Un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del decreto D.Lgs 152/2006 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

Sito non contaminato: Un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

Sito con attività in esercizio: Un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

Sito dismesso: Un sito in cui sono cessate le attività produttive;

Misure di prevenzione: Le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

Misure di riparazione: Qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

Messa in sicurezza d'emergenza: Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

Messa in sicurezza operativa: L'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

Messa in sicurezza permanente: L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

Bonifica: L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

Ripristino e ripristino ambientale: Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

Inquinamento diffuso: La contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;

Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: Analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate;

Condizioni di emergenza: Gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

  • concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
  • presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
  • contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
  • pericolo di incendi ed esplosioni.

Vediamo adesso quali sono le procedure da seguire in caso di eventi di contaminazione:


Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione all’amministrazione, specifichiamo:

La comunicazione va inviata al Comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento , nonché al Prefetto della provincia. La comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità e le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte (le acque superficiali, le acque del sottosuolo, il terreno, la flora e la fauna etc..) e la descrizione degli interventi da eseguire e quelli posti immediatamente in atto. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita formalmente ed in maniera immediatamente il responsabile dl sito alla realizzazione degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza.

La medesima procedura si applica all'atto della individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione e rilevate successivamente all’evento.

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica iniziato con la comunicazione di cui sopra, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Chiaramente nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare nell’indagine preliminare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività svolte nel tempo su di esso, ciò vuol dire che l’indagine deve essere svolta in maniera detta “sito specifica”.

Qualora invece l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro dell’indagine specifica, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Nei successivi trenta giorni, il gestore del sito presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 al Tit. V della parte quarta del D.Lgs. 152/06; ed entro i trenta giorni successivi dal ricevimento del piano di caratterizzazione la regione (o l’ente nominato reggente del procedimento), convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.

E’ da sottolineare che l'autorizzazione dell’ente di approvazione del piano di caratterizzazione costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione stessa, e si sostituisce ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione fino a quel momento esistente, ha cioè carattere d’urgenza.

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sarebbero dovuti essere stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008, tale decreto non è stato ancora adottato e quindi ad oggi nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 al Tit. V alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, che rappresenta la guida normativa su come redigere una corretta analisi di rischio sito specifica.

Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile, che nel frattempo ha elaborato l’analisi di rischio e prosegue con gli interventi posti in atto, presenta agli enti i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dagli stessi enti, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

a) i parametri da sottoporre a controllo;

b) la frequenza e la durata del monitoraggio;


Gli enti coordinandosi e di comune accordo, approvano il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per gli adempimenti prescritti. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione agli stessi enti, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. A questo punto gli enti interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

E come per il piano di monitoraggio, tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora gli stessi enti ravvisino la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento.

In questa ulteriore ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato.

Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione rilasciata dagli enti, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

Ma quali sono I criteri generali da seguire per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza operativa o permanente? La risposta è semplicemente quella di individuare le migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs). E’ importante traguardare il concetto di sostenibilità, di risparmio in termini di risorse ambientali e quello di non ingenerare ulteriori impatti ambientali derivanti ad esempio dalla produzione dei rifiuti dalle varie attività di bonifica o messa in sicurezza, prediligendo la prevenzione e la riduzione degli stessi mediante trattamenti e tecnologie per il loro riutilizzo nel più rigoroso e ampio rispetto delle normative comunitarie riportati nell'Allegato 3 al Tit. V della parte quarta del D.Lgs. 152/06.

La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, deve inoltre garantire una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedire un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa devono essere accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, gli enti, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicurano che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

Nel caso di eventi avvenuti anteriormente al 29/04/2006 che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di analisi di rischio e procedure conseguenti di cui sopra.

Le indagini ed attività istruttorie sono svolte di norma dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

Ing. Alessandro Ardu