Aumento IVA 21%

AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%

Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 16 settembre 2011. Tra le modifiche introdotte vi è l’aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 21% (nuovo art. 16, comma 1, del D.P.R. 633/1972).

L’aumento dell’IVA si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e pertanto dal 17 settembre 2011.

Occorre tuttavia individuare quale sia il momento di effettuazione dell’operazione per stabilire quale aliquota applicare.

CASISTICA:

Di seguito vengono riportati alcuni esempi:

  • Operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione: aliquota 21%;
  • Operazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione: il momento di effettuazione dell’operazione deve essere individuato secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.P.R. 633/1972 (regola generale: 1) per le cessioni di beni: (i) immobili: alla stipula dell’atto (ii) mobili: alla consegna o spedizione; 2) per le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo);
  • Acconti pagati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione: aliquota 20%;
  • Fatture a saldo emesse dalla data di entrata in vigore della legge di conversione: aliquota 21%;
  • Fattura emessa prima della consegna del bene o prima del pagamento del corrispettivo: aliquota vigente al momento dell’emissione della fattura;
  • Corrispettivo pagato in tutto o in parte in via anticipata: aliquota vigente al momento dell’emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo;
  • Consegna di beni con fattura differita (ex art. 21, comma 4, del D.P.R. 633/1972): rileva la data di consegna del bene.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici ed assimilati (cui all’art. 6, comma 5, del D.P.R. 633/1972, quali Regioni, Provincie, Comuni, Asl, ecc.) se la fattura è stata emessa e registrata dal fornitore/prestatore fino al giorno prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, si mantiene l’aliquota del 20%, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il fornitore/prestatore dovrà però dimostrare non solo la condizione anzidetta, ma anche provare di aver annotato il documento nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi.

PRIME ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva. Al fine di consentire agli operatori economici di applicare la nuova aliquota, l’Agenzia ha previsto che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli stessi operatori potranno regolarizzare le fatture emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, 1° comma, del D.P.R.633/1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.