Pubblicata la nuova SEVESO III

Si segnala che sul Supplemento Ordinario n.38 alla G.U. 14 luglio 2015, n. 161 è stato pubblicato il D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ”.


Nel testo definitivo sono state accolte buona parte delle richieste migliorative proposte dalle Commissioni 10 (Industria, commercio, turismo) e 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive) della Camera sulla base delle proposte migliorative presentate da Confindustria in audizione.


Le principali modifiche  introdotte rispetto alla bozza di recepimento sono:

La definizione di “nuovo stabilimento” (art.3, Definizioni , comma e) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data.

Le definizioni di “Soglia Inferiore e di Soglia Superiore” ex art. 6 ed 8 rispettivamamente del D.Lgs 334.

Gli aggiornamenti (Art. 15, Rapporto di Sicurezza , comma 6) per gli “stabilimenti preesistenti”, vanno inviati entro il 1° giugno 2016 , mentre per gli “altri stabilimenti”, entro due anni dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento. Di conseguenza per gli stabilimenti preesistenti ci sarà meno di un anno di tempo, mentre per gli stabilimenti altri ci saranno esattamente due anni dalla data di entrata in vigore;

Nell’Allegato 5 – Sezione B – Tabella 1.1. Occorre riportare l’elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante , i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche. Grazie a questa modifica non sarà più necessario elencare tutte le sostanze come richiesto nella Bozza di recepimento;
La Commissione (Allegato H , Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni, Appendice 2, Parte I, II fase) procede all’analisi dei punti della lista di riscontro di cui all’appendice 3 o parti di essa sulla base degli obiettivi specifici dell’ispezione di cui al punto 5.1. Di conseguenza è accettato il principio che le ispezioni possono non essere svolte sempre su tutti i punti della norma.

L’Allegato L - Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore è modificato significativamente nei punti 5. Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell’allegato D (vengono equiparati n.a.r. e SCIA) e 8.
Altre disposizioni transitorie in cui si prevede una corsia privilegiata per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ove non presente.


Vengono inoltre abrograti molti decreti importanti quali ad esempio il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195 ed il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196 che sono inseriti e modificati nel testo dell’attuale D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 rendendolo di fatto un corpus normativo unico.