Approvate le nuove regole di prevenzione Incendi


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi.
Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal Decreto-Legge n.78 del 2010, teso a semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza.
Sul testo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri senza alcuna modifica.
Il regolamento sarà applicabile alle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982.


Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi saranno suddivise in tre categorie:

- Attività di tipo A (basso rischio): attività non soggette a rischi significativi;
- Attività di tipo B (rischio medio): attività soggette a rischio medio;
- Attività di tipo C (rischio elevato): attività che presentano un elevato rischio.

Gli adempimenti amministrativi saranno diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.


Quali le valutazioni De.Co. effettuate:

Dal testo si evince chiaramente che nel caso di attività a basso rischio, non sarà più necessario ottenere il parere di conformità al progetto presentato e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); restano validi i controlli che saranno effettuati a campione successivamente all’inizio dell’attività.
Nel caso delle restanti tipologie di attività a medio e alto rischio, la norma prevede che la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni; i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni.

Si precisa d'altrocanto che anche per le attività a medio rischio e ad alto rischio sarà possibile utilizzare la SCIA; fermo restando che le modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate con un apposito decreto del Ministro dell'Interno.

Ing. Alessandro Ardu