Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi.
Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal Decreto-Legge n.78 del 2010, teso a semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza.
Sul testo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri senza alcuna modifica.
Il regolamento sarà applicabile alle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982.
Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi saranno suddivise in tre categorie:
- Attività di tipo A (basso rischio): attività non soggette a rischi significativi;
- Attività di tipo B (rischio medio): attività soggette a rischio medio;
- Attività di tipo C (rischio elevato): attività che presentano un elevato rischio.
Gli adempimenti amministrativi saranno diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Quali le valutazioni De.Co. effettuate:
Dal testo si evince chiaramente che nel caso di attività a basso rischio, non sarà più necessario ottenere il parere di conformità al progetto presentato e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); restano validi i controlli che saranno effettuati a campione successivamente all’inizio dell’attività.
Nel caso delle restanti tipologie di attività a medio e alto rischio, la norma prevede che la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni; i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni.
Si precisa d'altrocanto che anche per le attività a medio rischio e ad alto rischio sarà possibile utilizzare la SCIA; fermo restando che le modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate con un apposito decreto del Ministro dell'Interno.
Ing. Alessandro Ardu