Ci siamo: le grandi novità sul fronte della disciplina di prevenzione incendi!

L’atteso D.P.R. n° 151/2011 del 1° agosto 2011 è stato pubblicato sulla G.U. 22 settembre 2011, n. 221 ed introduce sostanziali modifiche nella previgente regolamentazione in materia di Prevenzione incendi, con particolare riferimento alle pratiche per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Scorriamo nel seguito le differenze principali rispetto alle preesistenti procedure, istruzioni operative e prassi consolidate negli oramai oltre 50 anni di attività precedenti:

La prima riguarda una modifica sostanziale dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e loro suddivisione specifica in tre classi, A, B e C;


La seconda principale e sostanziale modifica riguarda la procedura per la prima domanda di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ora espletata mediante autocertificazione in sede di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), seguita da controlli (anche a campione per le attività in classe A e B) entro i 60 gg sucessivi all’avvio dell’attività volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.


La terza sostanziale modifica riguarda infine la periodicità di rinnovo del CPI, ora fissata in modo uniforme a 5 anni per tutte le attività soggette ad esclusione delle categorie 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 per le quali la periodicità è di 10 anni;


Esistono però ulteriori obblighi che derivano dalle disposizioni transitorie e prevedono in sostanza che:

• gli enti e i privati responsabili delle nuove attività rientranti ora nel nuovo campo di applicazione ( che rientrano quindi all’All. I del D.P.R.), esistenti alla data di pubblicazione in GU (22/09/2011), devono espletare i prescritti adempimenti entro il 07/10/2012;

• gli enti e i privati responsabili delle attività soggette a controllo nel nuovo elenco, esistenti al 22/09/2011 ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono presentare richiesta di rinnovo periodico;

• gli enti e i privati responsabili delle attività delle categorie 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (i.e. 07/10/11) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (i.e. 07/10/11) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre; 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (i.e. 07/10/11) per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 07/10/11;

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, e della relativa documentazione da allegare alle pratiche, si attende il previsto decreto del Ministro dell'interno che andrà a definire tutte le specifiche del caso.

Nel mentre restano vigenti le precedenti regole del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella G.U. 7 maggio 1998, n. 104 “ recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”.

Nel sito del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è disponibile il vademecum che, attraverso semplici e chiare illustrazioni, presenta le principali novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 e fornisce le istruzioni per i cittadini e le imprese, per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi.

Ing. Alessandro Ardu